Danno da lesioni personali: Il risarcimento del conseguente a fatto illecito

Danno da lesioni personali: Il risarcimento del conseguente a fatto illecito

Aprile 22, 2022 Off Di Redazione

Il danno da lesioni personali, noto anche come danno biologico, rientra nella categoria dei cosiddetti danni non patrimoniali, ed è quello che trae la propria origine da una lesione (fisica o psicologica) scaturita da un fatto illecito (sinistri stradali, malasanità, e così via).

Una volta accertata la responsabilità dell’autore materiale del fatto illecito, il risarcimento del danno dovrà essere erogato nei confronti di chi lo ha subito, non prima, però, delle dovute verifiche medico-legali volte ad attestare l’invalidità temporanea della vittima (i giorni di convalescenza e di malattia causati dall’illecito) o, eventualmente, l’invalidità permanente, destinata a perdurare per tutta la vita.

Il danno da lesioni personali come si verifica

Le lesioni personali possono, altresì, originare un danno di tipo patrimoniale, quantificabile, nella maggior parte dei casi, in base al mancato guadagno derivante dall’impossibilità, sempre da parte della vittima, di svolgere la normale attività lavorativa.
Analizziamo adesso, nello specifico, le ipotesi di risarcimento danni da lesioni personali nei casi di sinistri stradali e di responsabilità medica.

Risarcimento danni personali derivante da sinistri stradali

Le casistiche relative agli incidenti stradali sono quelle che maggiormente interessano la disciplina della responsabilità derivante da fatto illecito.
Sulla base del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, infatti, la persona che ha subito un danno a seguito di un incidente stradale, può inoltrare domanda di risarcimento vittime strada alla Compagnia di assicurazione del veicolo che è stato causa del sinistro.

Tale domanda dovrà comprendere: i dati delle persone coinvolte, i documenti che attestano la fondatezza della pretesa (quindi ogni prova finalizzata all’ottenimento del risarcimento), le fotografie dei mezzi di trasporto e, infine, l’autorizzazione a far ispezionare il veicolo dai periti dell’assicurazione.

In alternativa, qualora sussistano determinati presupposti, è possibile richiedere il risarcimento danni alla propria Compagnia assicurativa (in questo caso si parlerà di risarcimento diretto, utile per ridurre le tempistiche dell’intera procedura). Entra in contatto con Avvocato risarcimento lesioni personali a Milano.

Oltre a ciò, è opportuno precisare che il Codice della Strada prevede una responsabilità (oltre a quella per danni relativa al conducente) in capo al proprietario del veicolo o dell’usufruttuario o di chi fa uso del mezzo.

Risarcimento danni personali derivante da responsabilità medica

La responsabilità medica è quella particolare tipologia di responsabilità che scaturisce dalla commissione di un fatto illecito, ovverosia dall’aver arrecato al paziente, per colpa, un nocumento alla sua salute.
In altre parole, si tratta di casi di malasanità dovuti a comportamenti, naturalmente posti in essere da medici e da operatori sanitari, contrari alle cosiddette norme di diligenza professionale.

Conseguenze del Danno da lesioni personali da responsabilità medica

Le conseguenze possono essere molteplici: menomazioni temporanee o permanenti, lesioni all’integrità corporea del soggetto che è stato sottoposto ad un intervento o ad altra operazione chirurgica, danni di tipo psicologico e così via.

Che si tratti di una diagnosi sbagliata, o magri di una disattenzione frutto di atteggiamenti negligenti e superficiali da parte del medico, le lesioni da fatto illecito possono essere svariate e possono dare origine sia a danni di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Nella categoria dei danni patrimoniali rientrano il lucro cessante (ed in questo caso il danneggiato verrà risarcito per il mancato guadagno, come ad esempio potrebbe accadere nella circostanza in cui il soggetto non sia più in grado di lavorare) e il danno emergente (spese mediche, costi di viaggio, costi di pernottamento in strutture alberghiere sostenuti dai familiari della vittima, ecc.).

Per quanto invece concerne i danni di tipo non patrimoniale, essi comprendono tutte le lesioni di tipo fisico e i danni psicologici e morali che il paziente ha subito a seguito dell’operazione o dell’intervento medico.

È, tuttavia, opportuno precisare che affinché si possa procedere con la richiesta di risarcimento danni (e che quindi venga riconosciuta la responsabilità da fatto illecito in capo all’operatore sanitario che ha agito con negligenza, imprudenza e imperizia), detto illecito sia stato commesso con colpa grave o con dolo. Al contrario, la cosiddetta colpa lieve non è considerata rilevante in alcun modo.